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Alunni con genitori separati: chi decide? Chi autorizza?

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I casi di alunni con genitori separati sono, al giorno d’oggi , sempre più numerosi e le Istituzione scolastiche devono affrontare problematiche quali

A chi affidare il bambino all’uscita? È possibile affidarlo al compagno/a di uno dei genitori?

A quale dei due genitori e relativi eventuali nuovi compagni affidare l’alunno in caso di uscite anticipate?

A quale dei due genitori e relativi eventuali nuovi compagni comunicare le informazioni sull’andamento educativo-didattico dell’alunno?

Le Scuole, in casi del genere, devono agire senza incorrere in errori che potrebbero avere risvolti negativi sia per gli allievi sia riguardo alla responsabilità delle medesime Istituzioni scolstiche.

Per affrontare la questione, è necessario fare prima di tutto una distinzione delle azioni genitoriali, che possiamo classificare in:

  • azioni che hanno per oggetto decisioni di maggiore interesse per il figlio;
  • azioni che hanno per oggetto decisioni diverse da quelle di maggiore interesse.

Gli articoli 337 bis-ter-quater e seguenti del C.C. disciplinano l’Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

L’art. 337 – ter del C.C. stabilisce che la resposabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (a meno che venga stabilito il contrario) anche in caso di separazione.

Lo stesso articolo indica quali sono le decisioni di maggiore interesse per i figli, cioè quelle relative all’Istruzione, all’Educazione e alla Salute (possono considerarsi tali, aggiungiamo a titolo esemplificativo, le decisioni relative al percorso formativo ed educativo da far intraprendere ai figli o a eventuali scelte riguardanti la loro salute), distingue dalle decisioni di maggiore interesse quelle di ordinaria amministrazione, indica quali decisioni devono essere assunte da entrambi i genitori e quali possono essere prese disgiuntamente.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli (Istruzone, educazione e salute), leggiamo nel suddetto articolo, devono essere prese da entrambi i genitori, a meno che sia stato stabilito diversamente dal giudice.

Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, invece,  possono essere prese disgiuntamente.

Le problematiche sopre illustrate non rientrano certo tra le decisioni di maggior interesse, ma piuttosto tra quelle di ordinaria amministrazione e come tali devono essere affrontate: le questioni su esposte (a chi affidare l’alunno, a chi permettere di prenderlo in anticpio) rientrano tra gli atti genitoriali che possono essere esercitati disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l’affidamento esclusivo, o del genitore che, pur avendo l’affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola.

Al riguardo, citiamo un paragrafo della nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015, Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006: “ Si suggerisce che laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

In tal modo, la scuola si libera da eventuali responsabilità, derivanti da dichiarazioni verbali del genitore non corrispondenti a verità.

Alla luce della normativa vigente, dunque, è possibile che la Scuola affidi l’alunno (all’uscita o in caso di uscite anticipate) al compagno di uno dei due genitori, in caso di affidamento condiviso, o al compagno del genitore affidatario, in caso di affidamento esclusivo, qualora il genitore in questione abbia prodotto una delega.

Riguardo ad uno degli interrogativi posti all’inizio della notra analisi, ovvero a chi fornire le informazioni riguardanti l’andamento educativo-didattico del figlio di genitori separati, la detta nota ministeriale fornisce puntuali informazioni al fine di far rispettare il diritto alla “bigenitorialità”, ovvero alla responsabilità genitoriale esercitata da entrambi i genitori.

La nota MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015 si pone l’obiettivo di far applicare pienamente anche in ambito scolastico la legge n. 54/2006, che ha sancito il detto diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto del bambino a beneficiare di cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. 

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